Comunità Scientifica di Diritto Agrario

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione dell’associazione)

1. È costituita l’associazione denominata “COMUNITÀ SCIENTIFICA DI DIRITTO AGRARIO” in sigla CSDA. 

2. L’associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede, conseguente al mutamento del domicilio del Presidente pro tempore, non costituisce modifica statutaria ed è efficace mediante comunicazione al Consiglio direttivo e agli enti competenti. Gli organi possono riunirsi anche al di fuori della sede, in modalità telematica o “mista”.

Articolo 2 (Finalità dell’associazione)

1. L’associazione si propone di: 

– promuovere la qualità dell’insegnamento del diritto agrario, alimentare e ambientale nelle Università e in corsi post-universitari; 

– promuovere lo sviluppo e la qualità dell’attività di ricerca scientifica nell’ambito delle discipline agraristiche, alimentari e ambientali; 

– rendere partecipi gli studiosi del diritto agrario dei problemi concernenti l’insegnamento e la ricerca scientifica in materie d’interesse agrari stico, alimentare e ambientale; 

– sollecitare la discussione su temi attinenti al diritto agrario, a quello alimentare, e a quello ambientale rilevanti per la riflessione teorica, la legislazione e la prassi giurisprudenziale ed amministrativa; 

– favorire l’espressione e la circolazione di orientamenti e valutazioni su questioni di particolare attualità ed importanza per il diritto agrario, alimentare e ambientale; 

2. L’associazione può aderire ad organismi, italiani, nonché stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi. 

Articolo 3 (Soci effettivi, soci onorari e soci corrispondenti)

1. Sono soci effettivi dell’associazione i professori di prima fascia ordinari e straordinari che siano in servizio e risultati vincitori di un concorso bandito per una materia afferente al raggruppamento disciplinare di diritto agrario. 

2. Sono soci aggregati i professori di seconda fascia, ed i ricercatori universitari di diritto agrario. 

3. Sono soci onorari i professori ordinari ed associati, fuori ruolo o in pensione, risultati vincitori di un concorso bandito per una materia afferente al raggruppamento disciplinare “diritto agrario”. 

4. Possono altresì essere soci onorari i professori ordinari di altre discipline, in servizio o a riposo, che abbiano dato un significativo contributo alla ricerca agraristica, alimentare e ambientale. La proposta della loro ammissione deve essere sostenuta da almeno sei soci effettivi ed è rivolta al Presidente. Questi la trasmette al Consiglio direttivo che delibera a maggioranza assoluta di sottoporre la proposta di ammissione alla votazione dell’Assemblea. La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei soci effettivi presenti all’Assemblea. Il voto è segreto. Su proposta del Consiglio direttivo all’unanimità, i soci onorari sono ammessi dall’Assemblea per acclamazione. 

5. Sono soci corrispondenti, gli studiosi italiani e stranieri che abbiano dato un significativo contributo alla ricerca agraristica, alimentare e ambientale italiana e comparata. La proposta della loro ammissione deve essere sostenuta da almeno sei soci effettivi ed è rivolta al Presidente. Questi la trasmette al Consiglio direttivo che delibera a maggioranza assoluta di sottoporre la proposta di ammissione alla votazione dell’Assemblea. La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei soci effettivi presenti all’Assemblea. Il voto è segreto. 

Articolo 4 (Organi dell’associazione)

1. Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente; 

d) il Presidente onorario; 

e) il Segretario; 

f) il Tesoriere. 

Articolo 5 (Assemblea dei soci)

1. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all’anno per deliberare sulle linee programmatiche dell’attività dell’associazione e su tutte le questioni sottoposte all’Assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno 8 soci. 

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza, da almeno tre componenti il Consiglio direttivo, mediante l’invio di comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione. 

3. L’Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge tra i soci effettivi, professori ordinari, il Presidente. Con votazione separata e con le modalità di cui all’articolo 6 elegge inoltre gli altri componenti del Consiglio direttivo. 

4. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare i soci effettivi. I soci aggregati, onorari, e corrispondenti, hanno diritto di intervenire in assemblea senza diritto di voto. 

5. L’Assemblea delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sull’ammissione di nuovi soci e sul bilancio. L’Assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti soci effettivi. 

6. Ai fini e per gli effetti della disciplina universitaria relativa all’accreditamento del settore disciplinare e della valutazione qualitativa della ricerca, il diritto di voto in Assemblea spetta solo ai soci effettivi, professori di prima fascia. 

7. Hanno diritto di votare in Assemblea solo i soci in regola col pagamento della quota annuale. 

8. È ammesso il voto per delega, nei limiti di una sola delega per socio. La delega deve essere depositata al Consiglio direttivo prima dell’apertura dell’Assemblea. 

9. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

10. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario del Consiglio o, in sua assenza, da un partecipante all’Assemblea da questa designato. 

11. L’Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica o “mista”, spettando a chi fa la convocazione di stabilire, volta per volta, le modalità di riunione. 

12. In caso di riunione telematica, l’Assemblea si riunisce esclusivamente mediante videoconferenza, tramite l’uso di una piattaforma idonea a controllare gli accessi alla riunione e a permettere l’identificazione dei partecipanti, purché sia consentito a tutti di seguire la discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, e sia consentito a coloro che ne abbiano diritto di esprimere il proprio voto. 

13. In caso di riunione in modalità “mista”, l’Assemblea si riunisce sia in presenza che in via telematica, con facoltà per gli aventi diritto di scegliere se intervenire alla riunione in presenza oppure mediante videoconferenza. In tal caso, deve essere assicurata altresì la contestualità del procedimento assembleare, oltre a quanto già previsto per la riunione telematica. 

14. La riunione telematica o in modalità “mista” è convocata dal Presidente o, in mancanza, da almeno due componenti il Consiglio direttivo, mediante l’invio di comunicazione scritta a mezzo posta elettronica ordinaria, contenente la modalità di riunione, la data, l’ora, l’ordine del giorno della riunione e il link di collegamento alla videoconferenza. Per la riunione in modalità “mista”, la convocazione dovrà contenere altresì l’indicazione del luogo di svolgimento della riunione in presenza. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione. 

15. Il voto viene espresso in modo palese durante la videochiamata con le modalità consentite dalla piattaforma utilizzata, salvo per le deliberazioni di cui all’art. 3, commi 4-5, e nel caso dell’elezione del Presidente dell’associazione e dei componenti del Consiglio direttivo.

16. Nei casi in cui il voto non sia palese, l’Assemblea svolta in modalità telematica effettua le votazioni tramite una piattaforma che garantisca l’unicità e la segretezza del voto, assicurando la separazione tra l’identità del votante e il voto espresso.

Nelle assemblee svolte in modalità “mista”, la votazione con voto segreto si effettua:

– per i partecipanti presenti fisicamente, secondo le ordinarie modalità previste per il voto segreto in presenza;

– per i partecipanti a distanza, tramite una piattaforma, che deve garantire l’unicità e la segretezza del voto, assicurando la separazione tra l’identità del votante e il voto espresso.

17. Sia nel caso di riunione telematica, che nel caso di riunione svolta in modalità “mista”, qualora non sia possibile individuare una piattaforma in grado di garantire l’unicità e la segretezza del voto, devono considerarsi escluse dall’ordine del giorno dell’Assemblea le proposte richiedenti voto segreto.

18. In caso di riunione telematica o in modalità “mista”, le maggioranze occorrenti per la costituzione e le deliberazioni dell’Assemblea sono le stesse previste per la riunione in presenza. 

Articolo 6 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente dell’associazione e da quattro consiglieri, eletti tra i soci effettivi, professori di prima fascia, per tre anni e rieleggibili per una sola volta di seguito. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d’età. 

2. Alle riunioni del Consiglio direttivo ha diritto di partecipare il Presidente onorario dell’associazione, senza diritto di voto. 

3. Il Consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall’Assemblea, predispone il bilancio, determina l’ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell’associazione. 

4. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno due consiglieri. 

5. Il Consiglio direttivo sceglie fra i suoi membri il segretario ed il tesoriere. 

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

7. Il Consiglio si riunisce anche in via telematica o in modalità “mista”. In caso di riunione telematica, deve essere assicurato l’uso di una piattaforma idonea a controllare gli accessi alla riunione e a permettere l’identificazione dei consiglieri, purché sia consentito a tutti di seguire la discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, esprimere il proprio voto. In caso di riunione in modalità “mista”, deve essere assicurata altresì la contestualità del procedimento consiliare, oltre a quanto già previsto per la riunione telematica.

Articolo 7 (Presidente, deleghe e vice Presidenti)

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta di seguito. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d’età. 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea. 

Il Presidente può delegare specifiche funzioni e compiti anche di rappresentanza dell’associazione ad uno o più consiglieri. 

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo l’elezione, nomina uno o più vice-presidenti tra i consiglieri. In mancanza del presente, i vice-presidenti lo sostituiscono nell’esercizio delle funzioni. 

Art. 8 (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario collabora col Presidente, cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. 

2. Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’associazione e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. Può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale. 

Articolo 9 (Presidente onorario)

Tra i soci onorari dell’associazione, l’Assemblea designa il Presidente onorario che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. 

Articolo 10 (Entrate)

1. Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi e donazioni e da ogni risorsa che sia pervenuta nel perseguimento delle finalità statutarie. 

2. L’importo della quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. L’Assemblea può dare indicazioni o criteri per la determinazione della quota. Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante versamento sul c.c. intestato all’associazione.